La conservazione delle scritture contabili
Breve guida sugli adempimenti in capo alle imprese ed ai professionisti

La conservazione delle scritture contabili è un obbligo legale per imprese e professionisti (esclusi i soggetti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014), volto a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni economiche svolte.
Questa pratica, regolamentata dal Codice Civile italiano e dalle normative fiscali, richiede che tutte le registrazioni contabili siano conservate entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Definizione di scritture contabili
Per scritture contabili si intendono ai sensi dell’art. 2214 c.c. e degli artt. 13-22 DPR 600/1973:
- libro giornale;
- libro inventari;
- registri iva;
- registro beni ammortizzabili;
- registro magazzino;
- altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa
Metodologia di conservazione
La conservazione delle scritture contabili può avvenire:
- con modalità tradizionali (ossia su supporto cartaceo). (1)
- elettronicamente, secondo la disciplina del DM 17.06.2014.
(1) NB: Sono definiti regolari i registri contabili su supporto informatico se, in sede di accesso, ispezione o verifica, essi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta da parte degli organi competenti al controllo ed in loro presenza.

Tempistiche di conservazione
Le scritture contabili devono essere conservate:
- ai fini civilistici: per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione;
- ai fini fiscali fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta
Imposta di bollo
L’imposta di bollo è dovuta per:
- libro giornale;
- libro inventari;
- ogni altro registro che sia vidimato e bollato ai sensi degli art. 2215 e 2216 C.c.
La determinazione dell’imposta da versare varia a seconda dei seguenti requisiti:
- supporto cartaceo/supporto meccanografico con trascrizione cartacea: 16 euro ogni 100 pagine per le società di capitali oppure 32 euro per gli altri soggetti;
- modalità informatica: ogni 2.500 registrazioni in misura di 16 o 32 euro (misure precedentemente indicate).
Le modalità di versamento dell’imposta, variabili a seconda delle modalità, sono:
- supporto cartaceo: assolvimento prima che il registro sia posto in uso con contrassegno telematico (cd. “marca da bollo”) oppure attraverso modello F23 (codice tributo 458T);
- supporto informatico: versamento attraverso modello F24 (codice tributo 2501), in un’unica soluzione ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).