La conservazione delle scritture contabili

Breve guida sugli adempimenti in capo alle imprese ed ai professionisti

IMU

La conservazione delle scritture contabili è un obbligo legale  per imprese e professionisti (esclusi i soggetti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014), volto a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni economiche svolte.

Questa pratica, regolamentata dal Codice Civile italiano e dalle normative fiscali, richiede che tutte le registrazioni contabili siano conservate entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.


Definizione di scritture contabili


Per scritture contabili si intendono ai sensi dell’art. 2214 c.c. e degli artt. 13-22 DPR 600/1973:

-       libro giornale;

-       libro inventari;

-       registri iva;

-       registro beni ammortizzabili;

-       registro magazzino;

-       altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa



Metodologia di conservazione


La conservazione delle scritture contabili può avvenire:

-       con modalità tradizionali (ossia su supporto cartaceo). (1)

-       elettronicamente, secondo la disciplina del DM 17.06.2014.

 

(1)  NB: Sono definiti regolari i registri contabili su supporto informatico se, in sede di accesso, ispezione o verifica, essi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta da parte degli organi competenti al controllo ed in loro presenza. 



Tempistiche di conservazione


Le scritture contabili devono essere conservate:

  • ai fini civilistici: per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione;
  • ai fini fiscali fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta 


Imposta di bollo


L’imposta di bollo è dovuta per:

-       libro giornale;

-       libro inventari;

-       ogni altro registro che sia vidimato e bollato ai sensi degli art. 2215 e 2216 C.c.


La determinazione dell’imposta da versare varia a seconda dei seguenti requisiti:

  • supporto cartaceo/supporto meccanografico con trascrizione cartacea: 16 euro ogni 100 pagine per le          società di capitali oppure 32 euro per gli altri soggetti;
  • modalità informatica: ogni 2.500 registrazioni in misura di 16 o 32 euro (misure precedentemente indicate).


Le modalità di versamento dell’imposta, variabili a seconda delle modalità, sono:

  • supporto cartaceo: assolvimento prima che il registro sia posto in uso con contrassegno telematico (cd.       “marca da bollo”) oppure attraverso modello F23 (codice tributo 458T);
  • supporto informatico: versamento attraverso modello F24 (codice tributo 2501), in un’unica soluzione       ed  entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).



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