La LIPE e la Dichiarazione IVA
Soggetti obbligati e modalità di presentazione

I soggetti passivi IVA sono tenuti ad effettuare comunicazioni e dichiarazioni all’Agenzia delle entrate. In particolare, devono:
- comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate, indipendentemente dalla modalità di liquidazione dell’imposta (mensile o trimestrale). La comunicazione è meglio nota come “LIPE”;
- effettuare annualmente una dichiarazione contenente i principali dati ai fini IVA (cd. “Dichiarazione IVA”)
Sono tuttavia esonerati dalle predette comunicazioni e dichiarazioni alcuni soggetti, quali ad esempio:
- i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o del regime di vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);
- gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
La LIPE
La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre di ciascun anno, per i quali la comunicazione è fissata al 30 settembre.
Le scadenze per la presentazione delle Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) sono pertanto le seguenti:
- Primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo): scadenza 31 maggio.
- Secondo trimestre (aprile, maggio, giugno): scadenza 30 settembre.
- Terzo trimestre (luglio, agosto, settembre): scadenza 30 novembre.
- Quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre): scadenza 28 febbraio.
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo (quadro VP) del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”. Pertanto:
- i contribuenti mensili presentano tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre di riferimento);
- i contribuenti trimestrali presentano un unico modulo, relativo al trimestre di riferimento.
La comunicazione del quarto trimestre può essere effettuata all’interno della dichiarazione IVA annuale, che in tal caso deve essere presentata entro il mese di febbraio successivo a tale trimestre.
La comunicazione deve essere presentata:
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il canale web “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente ovvero mediante intermediari abilitati.
L’eventuale invio di una seconda comunicazione successiva alla prima, al fine di correggere errori od omissioni, sostituisce la comunicazione precedentemente trasmessa.
La Dichiarazione IVA
La dichiarazione annuale IVA deve essere trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
I soggetti passivi IVA che intendono trasmettere la comunicazione delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre tramite la dichiarazione annuale IVA devono presentarla entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
I soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione annuale IVA esclusivamente in via telematica, attraverso le seguenti modalità:
- direttamente, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); ovvero
- mediante intermediari abilitati.










