Acconto IVA

Soggetti obbligati, soggetti esonerati, modalità di calcolo e modalità di versamento

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L’obbligo di versamento dell’acconto IVA è disciplinato dall’articolo 6 della L. 29.12.90 n. 405.


Rappresenta un anticipo sull’imposta dovuta con riferimento all’ultimo periodo dell’anno (mensile o trimestrale). Tale adempimento è previsto per tutti i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione periodica del tributo su base mensile, trimestrale per natura o trimestrale per opzione.


Il versamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre di ogni anno; non vi è obbligo di versamento in caso di acconto inferiore a 103,29 euro


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Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA:

  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario;
  • i soggetti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i soggetti in regime forfetario per gli autonomi.


Sono inoltre esonerati i soggetti che:

  • hanno effettuato soltanto operazioni attive non imponibili o esenti ai fini IVA o con applicazione dello “split payment”;
  • hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
  • hanno cessato l’attività durante l’anno e non devono effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta poiché non hanno registrato operazioni nel mese o trimestre;
  • svolgono attività di intrattenimento in regime speciale ex art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
  • a seconda della modalità di calcolo dell’acconto, sono a credito IVA nell’ultima liquidazione periodica o dichiarazione IVA relativa all’anno precedente;
  • a seconda della modalità di calcolo dell’acconto, prevedono di riportare un credito IVA nell’ultima liquidazione relativa all’anno in corso o nella dichiarazione annuale.


Modalità di calcolo

L’importo dell’acconto IVA può essere calcolato con una delle seguenti modalità:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale;
  • metodo analitico (o effettivo).


Si può scegliere il metodo di calcolo dell’acconto IVA ritenuto più favorevole; è possibile non versare nessun importo se, in base al metodo prescelto, non risulta dovuta alcuna somma.



Metodo Storico


Il metodo storico prevede il versamento di un importo pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente.

La base di calcolo si determina utilizzando i dati indicati nelle LIPE o nella dichiarazione annuale IVA, come segue:


  • Soggetti passivi con liquidazione mensile


La base di calcolo è rappresentata dal debito d’imposta relativo al mese di dicembre dell’anno precedente, comprensivo di un eventuale conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale. L’importo si ottiene sommando: l’acconto versato per l’anno precedente e il saldo IVA di dicembre dell’anno precedente.

 

  • Soggetti passivi con liquidazione trimestrale per natura


La base di calcolo è costituita dal debito d’imposta relativo all’ultimo trimestre dell’anno precedente. L’importo si determina sommando: l’acconto versato per l’anno precedente e il saldo IVA del quarto trimestre dell’anno precedente.

 

  • Soggetti passivi con liquidazione trimestrale per opzione


La base di calcolo deriva dal debito d’imposta indicato nella dichiarazione annuale IVA dell’anno precedente e nella Lipe dell’ultimo trimestre. L’importo si calcola sommando: l’acconto versato per l’anno precedente e il saldo IVA della dichiarazione annuale dell’anno precedente, e sottraendo l’eventuale saldo IVA a credito della dichiarazione annuale nonché gli interessi.

 

Variazione delle scadenze di liquidazione


1)    Per il passaggio da regime mensile e trimestrale, occorre calcolare l’acconto in base alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione;

2)    Per il passaggio da regime trimestrale a mensile l’acconto dev’essere calcolato prendendo con riferimento ad un terzo del versamento effettuato all’atto della dichiarazione annuale, al netto degli interessi (per i contribuenti per opzione), ovvero ad un terzo dell’IVA versata con riferimento all’ultimo trimestre dell’anno precedente.

 

Metodo previsionale


Secondo il metodo previsionale, l’acconto IVA viene calcolato stimando le operazioni relative all’ultimo mese o trimestre  dell’anno e applicando l’aliquota dell’88% sull’imposta che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, nel caso di soggetti passivi con liquidazione mensile;
  • per il quarto trimestre, nel caso di soggetti passivi trimestrali per natura;
  • in sede di dichiarazione annuale, nel caso di soggetti passivi trimestrali per opzione.


Tale metodo espone il soggetto passivo al rischio che siano applicate sanzioni per versamento insufficiente nel caso in cui la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.

 

Metodo analitico


La base di calcolo dell’acconto IVA tiene conto delle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20 dicembre.


La misura dell’acconto da versare è pari al 100% dell’imposta risultante dalla liquidazione effettuata alla data del 20 dicembre.


Per le operazioni passive si tiene conto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni.


Per la determinazione dell’acconto IVA, occorre considerare anche l’eventuale riporto del saldo a credito relativo al periodo precedente.

  • Soggetto mensile

Acconto IVA dovuto = (IVA su fatture 1.12-20.12) + (IVA su operazioni entro il 20.12) − (IVA detraibile su fatture di acquisto 1.12 – 20.12) − (Saldo a credito di novembre)

  • Soggetto trimestrale

Acconto IVA dovuto = (IVA su fatture 1.10-20.12) + (IVA su operazioni entro il 20.12) − (IVA detraibile su fatture di acquisto 1.10 – 20.12) − (Saldo a credito di novembre)


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Modalità di versamento

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato utilizzando il modello F24 e con i seguenti codici tributo:

  • 6013 per i soggetti passivi mensili;
  • 6035 per i soggetti passivi trimestrali.


I soggetti trimestrali per opzione non applicano la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.



L’importo dell’acconto non è rateizzabile, ferma restando, la possibilità di compensare l’importo con eventuali crediti d’imposta o contributivi.


Sanzioni e ravvedimento

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento è applicabile la sanzione del 30% dell’importo non versato, con la possibilità di effettuazione del cd. “ravvedimento operoso”. 


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