Certificazione Unica redditi da lavoro autonomo
Certificazione Unica dei redditi da lavoro autonomo: gli aspetti principali

Ai sensi dell’art. 4 co. 6-ter e 6-quater del DPR 22.7.98 n. 322, i sostituti d’imposta devono rilasciare ai contribuenti-sostituiti una certificazione attestante:
- l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
- l’ammontare delle ritenute operate;
- l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
Di seguito si analizzano i principali aspetti dalla Certificazione unica redditi da lavoro autonomo.
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Ambito applicativo
La Certificazione Unica per redditi da lavoro autonomo riguarda principalmente:
- i compensi erogati a professionisti con partita iva;
- i compensi per attività occasionali di lavoro autonomo;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, o derivanti da attività di vendita a domicilio;
- i compensi per diritti d’autore o d’inventore.
A decorrere dall’anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai soggetti che adottano il regime forfetario (ex L. 190/2014) e il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore.
Elementi principali della CU
Nella Certificazione Unica (CU) per il lavoro autonomo vengono riportati i compensi corrisposti al lavoratore autonomo e le relative ritenute fiscali e previdenziali.
I principali elementi della sezione “Dati relativi alle somme erogate” sono i seguenti:
- Causale: indica la tipologia di reddito percepito. Nello specifico, la causale A si riferisce alle prestazioni di lavoro autonomo svolte in modo abituale nell’ambito di un’arte o professione, mentre la causale O riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionali, per le quali non è previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.
- Ammontare lordo corrisposto al professionista o lavoratore autonomo.
- Altre somme non soggette a ritenuta: riporta gli importi che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e che, pertanto, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.
- Imponibile fiscale: è la base di calcolo della ritenuta d’acconto.
- Importo delle ritenute d’acconto trattenute dal sostituto d’imposta.
Trasmissione telematica
Le Certificazioni Uniche devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzato il modello “ordinario” entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Tuttavia, possono essere trasmesse telematicamente:
- entro il 16 marzo: le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- entro il 30 aprile: le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro abituale e provvigioni;
- entro il 31 ottobre: le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Consegna al percipiente
Le Certificazioni Uniche modello “sintetico” devono essere consegnate al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.









